Pubblicate a tempo di record le motivazioni del Tribunale Federale. Manca la certezza assoluta della colpevolezza, ma per l'ordinamento sportivo sono sufficienti indizi "gravi, precisi e concordanti". Abbiamo letto tutte le 46 pagine e abbiamo scoperto che… 

A meno di 24 ore dalla stesura della sentenza a carico di Daniele Bracciali e Potito Starace, il Tribunale Federale ha pubblicato le motivazioni nell'apposita sezione del sito FIT. Una celerità sorprendente e meritoria, che fa passare in secondo piano diversi refusi di ordine sintattico e un utilizzo non sempre corretto della punteggiatura (forse dovuti alla fretta), oltre a un frequente utilizzo di punti esclamativi, fatto non certo usuale per una sentenza. Possiamo finalmente entrare nel merito e conoscere le ragioni che hanno spinto il Presidente Giorgio Gasparotto e i componenti Fulvio Brizio e Giovanni Sicari ad adottare la massima sanzione prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva. La sentenza è lunga 46 pagine e si divide sostanzialmente in due parti. La prima, fino a pagina 20, è la meno interessante e si limita ad aspetti formali e procedurali. La seconda, ben più incisiva, racconta lo svolgimento del processo e spiega le ragioni che hanno convinto a ritenere colpevoli i due imputati. Prima di entrare nel dettaglio, è opportuno segnalare che non esiste la “certezza assoluta” dei fatti contestati a Bracciali a Starace. Sul finire del documento, viene spiegato che nei procedimenti sportivi è sufficiente la sussistenza di una prova “superiore alle semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio”. Una specie di “buon senso” trasportato in ambito processuale. La sentenza spiega che tale orientamento è ormai prassi nella recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva. La condanna, dunque, si basa su indizi “gravi, precisi e concordanti”. Tale aspetto può dunque essere rilevante in sede di (eventuale) processo penale, dove invece la prova è condizione necessaria per la condanna. Insomma, le risultanze non sembrerebbero sufficienti a condannare Bracciali e Starace in sede penale (a meno che la Procura di Cremona non abbia trovato ulteriori elementi). Tutto questo – secondo il dispositivo del Tribunale Federale – non andrebbe in contrasto con la sentenza sportiva, proprio perché quest'ultima si fonda su un principio leggermente diverso.

 

Fatta la doverosa premessa, è opportuno segnalare le violazioni contestate: gli imputati avrebbero disatteso l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia FIT, nonché i primi due commi dell'articolo 10. Il primo parla genericamente dei diritti e i doveri dei tesserati, mentre il 10 si concentra esclusivamente sull'illecito sportivo. Ecco i due commi nel dettaglio.

 

1) Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

 

2) Commettono inoltre illecito sportivo il tesserato che scommette, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipi a qualsiasi titolo e comunque il tesserato che approfitti di informazioni privilegiate nell’ambito delle attività che svolge, nonché l’atleta che, disputando tornei dei circuiti internazionali ITF, ATP e WTA, direttamente od indirettamente, scommette sulle gare di tali competizioni.

    BETFAIR NON PAGO' LA VINCITA

    Come abbiamo ripetuto più volte, il processo ha riguardato esclusivamente il match di Barcellona 2011, in cui Potito Starace si ritirò contro Daniel Gimeno Traver sul punteggio di 4-6 6-1 2-0 per lo spagnolo. In verità, la sentenza cita altri due match con Starace in campo (quarti di finale di Monaco di Baviera 2009, contro Daniel Brands, e la nota finale di Casablanca 2011 contro Pablo Andujar). La sentenza dice che “Verosimilmente la Procura Federale non ha ritenuto di contestare allo Starace queste due partite temendo l’eccezione di intervenuta prescrizione”. Questo punto non ci è chiaro: passi per il match di Monaco di Baviera, ma perché sarebbe sopraggiunta la prescrizione per il match di Casablanca, visto che si è giocato appena due settimane prima rispetto a quello di Barcellona? Tornando all'oggetto del dibattimento, si evince che i beneficiari della combine sarebbero stati Daniele Bracciali, Potito Starace, Manlio Bruni e Massimo Erodiani. Curiosamente, come vedremo, nonostante il “buon fine” della combine, non ci sarebbe stato alcun guadagno perché Betfair non ha pagato la vincita a Bruni proprio per le anomalie nel volume delle scommesse. Ma entriamo nel merito.


    VIZI DI FORMA NON ACCOLTI

    L'indagine è stata condotta dalla Procura Federale FIT insieme alla Procura Generale dello Sport del CONI “data la delicatezza e la complessità della stessa”. Era stata proprio la Procura CONI a richiedere i fascicoli alla Procura di Cremona. Con gli atti in mano, il 13 aprile 2015 la Procura ha chiesto l'avvio del procedimento disciplinare che ha avuto quattro tappe: 24 aprile, 13 giugno, 17 giugno e infine 23 luglio. Tutti i rinvii sono stati richiesti (e ottenuti) da Luigi Chiappero, avvocato di Starace. Come detto, da pagina 4 a pagina 20 ci sono le risposte del Tribunale alle eccezioni di rito effettuate da Alberto Amadio e Filippo Cocco, avvocati difensori di Bracciali. Si tratta di pagine abbastanza noiose, in cui viene utilizzato un linguaggio giuridico piuttosto stretto. Ad ogni modo, gli avvocati avevano richiesto l'estinzione del procedimento perché la sentenza non è arrivata entro 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare (articolo 103, Comma 1 del Regolamento di Giustizia). In altre parole, la sentenza sarebbe dovuta arrivare entro il 13 luglio pena l'estinzione del procedimento. Il Tribunale respinge l'eccezione, poiché i rinvii erano stati tutti richiesti da un difensore (nella fattispecie Chiappero). Secondo il Tribunale, la sospensione concessa il 24 aprile avrebbe bloccato il decorso dei 90 giorni. Il calcolo delle sospensive (il Tribunale ha accettato che si potrebbe discutere sul periodo dal 20 maggio al 13 giugno) sarebbe ammontato a 30 giorni, differendo di un mese la scadenza. La pronuncia del 6 agosto, dunque, avrebbe rispettato i termini. Ad ogni modo, il Tribunale ha sottolineato che la scadenza dei 90 giorni è un orientamento importante nella giustizia sportiva ma che il limite “non deve essere avvertito come una “gabbia cogente” proprio per salvaguardare il diritto di difesa e del contradditorio. Traduzione: se il processo avesse richiesto ancora più tempo, la sentenza sarebbe stata comunque considerata valida. Cocco e Amadio hanno eccepito anche sull'acquisizione degli atti perché “acquisiti irritualmente e/o da organo inquirente incompetente”. Tuttavia, il Tribunale sostiene che la competenza della Procura Generale dello Sport è sopraggiunta nel corso del procedimento e quindi l'incompetenza è stata “sanata”. Più o meno le stesse motivazioni hanno portato a respingere un'ulteriore eccezione riguardante il mancato rispetto dei tempi di indagine. A chiudere, c'è anche stata la contestazione dell'utilizzo di alcuni documenti provenienti da Cremona che non sarebbero stati utilizzabili nel processo penale. Secondo il Tribunale, tali documenti e consulenze sarebbero invece validi in procedimenti diversi da quello penale. Tra l'altro, prosegue il tribunale, l'acquisizione di tali documenti avrebbe evitato la reiterazione di una "complessa e dispendiosa attività istruttoria”, peraltro favorendo il principio della ragionevole durata del processo. Tra l'altro, si scopre che la Procura aveva erroneamente comunicato l'atto di deferimento e di conclusione delle indagini a un soggetto che non era ancora parte del giudizio ma ne aveva sicuramente titolo (la FIT, ndr). Tale violazione dell'articolo 112 Comma 4 del Regolamento di Giustizia è stato derubricato dal Tribunale a “mera ed innocua irregolarità formale”Leggendo questa parte emerge il tentativo della difesa di Bracciali di trovare vie alternative al processo di merito per ottenere il proscioglimento del loro assistito. Insomma, i classici “vizi procedurali” che però non sono stati accolti e/o riconosciuti dal Tribunale.


    LE "MILLANTERIE" DI BRACCIALI

    La seconda parte, invece, entra finalmente nel merito.

    Viene premesso che gli stralci delle varie conversazioni sono stati tratti dai dispositivi di Manlio Bruni e Massimo Erodiani. Si conferma, implicitamente, che non c'è stato alcun controllo nei dispositivi elettronici a disposizione di Bracciali. L'aretino ha posto spesso l'accento su questo punto, assicurando che nei suoi dispositivi non c'è traccia di conversazioni illecite e/o sospette.

    Bracciali ha sostenuto di conoscere il solo Roberto Goretti, ex giocatore del “suo” Arezzo e di non aver avuto contatti con altri soggetti coinvolti nell'indagine. Goretti lo avrebbe messo in contatto con Bruni, e il Tribunale si domanda "Per quale motivo il Goretti mise in contatto il Bruni con il Bracciali se quest’ultimo non avesse dimostrato una certa disponibilità ad assecondare le intenzioni del Bruni e Goretti?”. La famosa chat sull'incontro di Newport sembrerebbe essere stata tenuta effettivamente da Bracciali, il quale afferma di “essere stato al gioco” per dissuadere il Bruni da ulteriori iniziative. Il Tribunale, tuttavia, ritiene che quelle che Bracciali definisce “millanterie” (in altre parole, diceva di avere contatti che in realtà non esistevano) siano durate fino al 2011. E se tali affermazioni fossero state davvero millanterie, afferma il Tribunale, Bruni se ne sarebbe accorto. Lo stesso Bruni ha dichiarato alla Procura di Cremona i dettagli delle attività, raccontando come avrebbe contattato Starace. Quest'ultimo, pur manifestando la disponibilità di aderire al progetto illecito “non voleva assolutamente essere contattato direttamente, delegando quindi ogni iniziativa allo stesso Bracciali”. Interessante il punto in cui Bruni dice che Potito Starace, dopo la pubblicazione di un non precisato articolo, avrebbe avuto “paura”.


    I TELEFONI DI SGANZERLA

    Ma veniamo al match di Barcellona. La combine è stata organizzata da Bruni e un'utenza telefonica denominata “Braccio2”. La difesa di Bracciali ha presentato una rilevanza effettuata dalla squadra mobile della Questura di Cremona, secondo cui quell'utenza telefonica “potrebbe identificarsi in Enrico Sganzerla”. Il Tribunale respinge la tesi, o meglio ritiene che non esista alcuna certezza su chi fosse l'effettivo utilizzatore della scheda nel 2011. Peraltro, il Tribunale ritiene che l'identificazione dell'utenza sia avvenuta quando la stessa era inesistente e indisponibile. L'unica certezza è che tra il 2010 e il 2012 era intestata a Giorgia Onofri, allora compagna dello Sganzerla. Il rapporto della questura informa che diverse utenze fossero riferibili allo stesso Sganzerla. La tesi, dunque, è che fosse lui a procurare telefoni e schede e consegnarli ai soggetti interessati, tra cui Daniele Bracciali. Un'intercettazione del dicembre 2007 sembrerebbe confermare la tesi.


    GIRANDOLA DI NICKNAME

    C'è poi il discorso dei nickname. Oltre al famoso “Braccio78”, Bracciali sarebbe stato “Braccio2” e “MUCCA PAZZA” mentre la difesa sostiene che il loro assistito non si è mai celato dietro altri nick. A sostegno della tesi, si riporta un'intercettazione in cui Bruni, a distanza di 4 minuti, riprende un discorso passando da “Braccio78” a “Mucca Pazza”. Il solito “Mucca Pazza”, nel 2008, ha mandato alcuni messaggi compromettenti chiedendo a Bruni dettagli tecnici ed economici su eventuali combine ("Quanto possiamo dargli se perde due set a uno? (…) "Gli dico di vincere il primo set e ritirarsi…"). In questi messaggi, tuttavia, non è citato il nome di nessun giocatore. La posizione di Daniele Bracciali sembra complicarsi in merito alla conversazione con Bruni in cui diceva di aver parlato con “Poto”. L'aretino non ha contestato l'autenticità della conversazione e l'ha giustificata parlando di “millanterie”. Insomma: secondo la sentenza, Bracciali avrebbe fatto parte dell'organizzazione e – quando inchiodato da domande ben precise – si sarebbe trincerato dietro una serie di “non ricordo” oppure sostenendo di aver “millantato” cose non vere a Bruni. Da parte sua, Daniele sostiene di aver intrattenuto rapporti con Bruni per cercare di recuperare un importante credito verso il Geovillage di Olbia (club con cui aveva giocato in A1). Bruni sarebbe stato in rapporti di amicizia con Gavino Docche, presidente del club sardo.

     

     

    BARCELLONA 2011: LA COMBINE

    Sembra esserci un'incongruenza tra la negazione della figura “Braccio2” come Daniele Bracciali e la deposizione dello stesso con Roberto Di Martino. In una conversazione del 18 aprile 2011 avrebbe detto a Bruni di aver contattato Fognini, ma in realtà non lo avrebbe fatto. Il Tribunale spinge su questo punto: ammettendo quella chat, Bracciali avrebbe implicitamente ammesso di essere “Braccio2”. Secondo il Tribunale, dunque, Bracciali avrebbe dunque riconosciuto di aver chattato con Bruni in quei giorni, salvo poi cambiare linea difensiva solo dopo la lettura degli atti. A questo punto vale la pena riportare uno stralcio della sentenza.

     

    Braccio 2 (naturalmente presente in loco a Barcellona), non pienamente convinto che “Poto" presti il suo consenso, chiede lumi a Bruni “Quanto gli posso dire a Napoli?”. Bruni lo rassicura: “digli 25 e 50 col primo. Ma non credo sia quello il problema, ma se vuoi digli anche di più, però se perde facile vedrai che facciamo poco. Ma per te lo conosce? Ci può parlare?”

    (….)

    Alle 18:02 giunge la “buona“ notizia ….Braccio 2 ha compiuto la sua opera …”l’ho convinto … ok” Ma Bruni (ore 19:05) vuole essere sicuro ed insiste : “L’altro lo conosce? Perché temo che se perde in due faremo poca roba". A questo punto Braccio 2 però, considerata la delicatezza del tenore dei messaggi inoltrati, suggerisce : “siamo noi, chiamaci a quel numero“, e le comunicazioni, per quel giorno si interrompono. Riprendono il giorno della gara (19/04/2011) ed alle 10:39, prima ancora che l’incontro inizi, una delle punte di diamante del sodalizio degli scommettitori, Massimo Erodiani, chatta con Bruni e lo avverte: “ma stamattina non ti hanno detto niente di Starace che perde?”

     

    La partita si sviluppa come sappiamo, dopodiché alla fine c'è l'ultimo scambio di messaggi.

     

    “quanto sei riuscito a tirare su?…. dopo ci parlo…”

    “53, se pagano, speriamo, domani ti mando riepilogo”

    “ok, prova 35, riepilogo serve per fargli vedere che dopo primo set, non abbiamo più messo”

    “non importa, del riepilogo, gli dico 40”.

     

    A questo punto, l'anomala mole di giocate ha convinto Betfair a non pagare la vincita. Per questa ragione, Bruni ha inoltrato alla mail personale di Bracciali la corrispondenza intercorsa con Betfair. Tale documento gli sarebbe servito per fargli capire il perché non avrebbe potuto pagarlo.

     

    LE RESPONSABILITA' DI STARACE

    Come detto, la Procura non ha ritenuto di procedere su altri due match: la finale di Casablanca 2011 e il quarto di finale di Monaco di Baviera 2009. Detto che la motivazione di “possibile prescrizione” lascia perplessi, soprattutto per il match di Casablanca, vien da pensare che in realtà mancassero prove a sufficienza. Potito ha detto di aver perso contro Andujar perché era in precarie condizioni fisiche dopo una dura battaglia in semifinale, e poi non avrebbe mai truccato un match del genere perchè “da tempo” non vinceva un titolo ATP. Lasciando perdere il fatto che Starace non ha mai vinto titoli ATP, le considerazioni del Tribunale non convincono. Secondo loro, Potito avrebbe dovuto essere in perfette condizioni psicofisiche in virtù del lavoro e degli allenamenti cui si sottopone quotidianamente. Tra l'altro, tra il 2008 e il 2011 si sarebbe ritirato “soltanto 3-4 volte in singolare e una in doppio”. Detto che questo non c'entra con il match in questione, è un ragionamento che non condividiamo. Per tante ragioni, non sempre è possibile scendere in campo in perfette condizioni. Secondo questo ragionamento, Federer avrebbe dovuto battere Murray nella finale olimpica senza tenere conto delle 4 ore spese in semifinale per battere Del Potro. E poi, perché gli organizzatori dello Us Open hanno abolito il Super Saturday? E' ovvio: per non dare troppo vantaggio a chi ha vinto la prima semifinale, che per anni è sceso in campo molto più fresco (e spesso ha vinto). Insomma, non tenere in considerazione la fatica dei turni precedenti non ci sembra corretto. Inoltre non crediamo sia giusto definire Andujar “decisamente inferiore a lui”. E' vero che prima di allora non ci aveva mai perso, ma la storia ha insegnato che lo spagnolo è tutt'altro che uno sprovveduto. Numero 32 ATP (Starace è stato al massimo n. 27), ha vinto tre titoli ATP (Starace zero), vanta un miglior risultato Slam analogo a Potito (terzo turno al Roland Garros, ma Pablo ci è arrivato anche a Wimbledon) e nei Masters 1000 vanta una semifinale, mentre Starace non è mai andato oltre gli ottavi. Insomma: non sappiamo e non è nostro compito stabilire se a Casablanca ci fu combine, ma le motivazioni lette nella sentenza non ci convincono. Peraltro, come detto, il match non era oggetto del procedimento. Sembrano leggermente più fondate le perplessità del Tribunale sul match di Monaco di Baviera. Si scrive che Bracciali informò Bruni di un infortunio di “Poto” al turno precedente, uno strappo muscolare. Citando la letteratura medica, si dice che lo strappo muscolare richiede un periodo dalle 4 alle 6 settimane per la completa guarigione. Secondo il Tribunale, dunque, Starace è sceso in campo contro Brands pur rischiando di aggravare l'infortunio e magari saltare Roma e Roland Garros. In questo caso il dubbio ci può stare, anche se mancano prove ed evidenze. Si entra poi nello specifico del match di Barcellona. Il campano si ritirò per un virus gastrointestinale. Su questo punto sembra esserci un mezzo autogol della difesa del campano. La citazione calcistica non è del tutto casuale, perché la difesa ha presentato una memoria tecnica del “Dottor Agricola”. Nella sentenza non ci sono evidenze in merito, ma potrebbe trattarsi dello stesso Riccardo Agricola che negli anni 90 era medico della Juventus, squadra che poi fu sottoposta a processo per i farmaci somministrati ai giocatori (in quel processo, l'avvocato difensore fu proprio Luigi Chiappero). Nel 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che dal 1994 al 1998 fu messo in atto “un disegno criminoso per alterare le gare attraverso la somministrazione illecita di farmaci”. Ad ogni modo, Agricola evidenzia che Starace è vittima di spondilite sin da giovane, e questo gli procura forti dolori alla schiena. Per alleviarli utilizza alcuni farmaci che possono procurare disturbi allo stomaco. Tuttavia, secondo il Tribunale, i farmaci non hanno alcuna attinenza con il malessere riscontrato a Barcellona, perché si parlò di virus. Ci sono poi le considerazioni sull'andamento del match – a dire il vero non tutte condivisibili – in cui si sottolinea che l'azzurro ha vinto appena 11 punti nel secondo set dopo aver vinto il primo. Ad ogni modo, l'affermazione è netta:

    “L’incontro, a giudizio del Tribunale è stato combinato.”

     

    Si parla, poi, della reazione di Potito all'uscita delle notizie sulle presunte combine. Si sarebbe accontentato della risposta di Bracciali che lo avrebbe tranquillizzato dicendo: “non c’entri nulla, ho fatto una cavolata facendo il tuo nome” .

    “Dalle millanterie Bracciali passa alle cavolate” scrive la sentenza, che qualche riga dopo aggiunge:

    "Alla luce di tali inequivocabili risultanze fattuali, il Tribunale ritiene di aver raggiunto la prova della responsabilità degli incolpati Bracciali e Starace".


    INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI

    L'ultima parte spiega con dovizia di particolari il perché della condanna nonostante l'assenza di prove supreme e scientifiche. A un certo punto, si scrive: "mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” nel processo disciplinare sportivo vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del “più probabile che non”. Nel caso che qui occupa il Tribunale Federale sulla mancanza di validi elementi di riscontro su cui fondare la prova dei fatti, come sostenuto con forza dalla difesa degli incolpati, ritiene invece che si abbia un riscontro, sebbene inferiore alla certezza, più probabile nel loro divenire che non, e tale livello probatorio, è ottenuto sulla base di indizi che si sono rivelati gravi, precisi e concordanti, tali da far acquisire una ragionevole certezza non solo circa l’evento ma anche sotto l’aspetto della prova dell’elemento psicologico che ha determinato l’evento".

     

    Tra l'altro viene citata anche la chiusura delle indagini della Procura di Cremona: anche se Di Martino non ha ancora effettuato la richiesta di rinvio a giudizio, si scrive che tale notizia “non può che assumere particolare rilevanza anche ai fini decisionali”. Tra l'altro, abbiamo scoperto esattamente quali sarebbero i reati penali commessi dai protagonisti: si parla addirittura di associazione a delinquere ex art. 416 n . 1°2°3° co C.P. allo scopo di commettere più delitti di cui all’art. 1 co. 1°2°3° legge 401/1989 (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse). Su questi punti, dunque, e nient'altro, è stata comminata la radiazione a Daniele Bracciali e Potito Starace. Radiazione che impedirà ai due di mettere anche solo piede in un club affiliato alla Federazione. Con effetti devastanti sulla loro vita, almeno quella lavorativa.

     

    E' ancora presto per effettuare commenti: di sicuro continueremo a seguire la vicenda con grande attenzione, cercando di andare sempre più a fondo. L'impressione è che la vicenda sportiva e quella ordinaria potrebbero prendere strade differenti. Non è una cosa positiva, perché le parti potrebbero continuare a sostenere la bontà delle proprie argomentazioni, impedendoci di arrivare a una certezza assoluta che, temiamo, non arriverà mai. In questo senso tornano in mente le frasi del noto giornalista Oliviero Beha. Parlando del famoso calcioscommesse del 1980, disse: “Da un punto di vista penale la cosa sembrò un niente. In realtà, sul piano sportivo era un tutto. Era tutto il calcio che perdeva completamente credibilità”. Comunque vada a finire, chissà se un'eventuale vittoria dell'Italia in Coppa Davis porterebbe a un'amnistia generale come accaduto dopo Spagna 1982…
     

    LA SENTENZA INTEGRALE


    PS. TennisBest ha sempre predicato trasparenza assoluta da parte di qualsiasi istituzione. Per questo, è opportuno accogliere con favore la velocità con cui il dispositivo è stato reso pubblico. Però sono segnalati dati sensibili come e-mail e utenze telefoniche, alcune ancora attive, che forse sarebbe stato meglio occultare. Insomma, viva la trasparenza e una sua attuazione così celere, ma magari i numeri di telefono…

    PS2: A pagina 15, parlando di tutt'altro argomento, il dispositivo cita un'asserzione del Procuratore Cataldi. "Il Codice della Giustizia Sportiva è da reputarsi fonte di normativa primaria «a cui tutte le federazioni debbono aderire ancor prima dell’intervenuto adeguamento […] del proprio codice federale». Speriamo che, dopo aver riportato il principio nella sentenza, facciano altrettanto sull'autorizzazione alla stampa di assistere ai procedimenti di rilevanza pubblica, segnalato proprio dal Codice di Giustizia Sportiva.