A circa un anno dal pronunciamento del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della FIT e ha cancellato la sentenza che nel dicembre 2010 sembrava poter generare un terremoto nell'ambito dell'insegnamento del tennis e non solo. Claudio Pistolesi aveva ottenuto l'annullamento delle sanzioni nei suoi confronti e – soprattutto – il TAR aveva giudicato illegittimi alcuni articoli del Regolamento dei Tecnici FIT, poichè andavano contro i "principi dettati dal legislatore comunitario e da quello nazionale in tema di diritto al lavoro, nonché di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento, che nella specie risultano palesemente violati”. Il Consiglio di Stato, senza entrare troppo nel merito, in una sentenza di 12 pagine, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pistolesi perchè avrebbe dovuto svolgersi tutto all'interno della giustizia sportiva senza ricorrere a quella ordinaria (il coach romano si rivolse al TAR del Lazio). L'autonomia della giustizia sportiva è riconosciuta dagli articoli 2 e 18 della Costituzione. Si conclude, dunque, a favore della FIT un contenzioso che comunque ha avuto il merito di porre l'attenzione su un argomento delicato e – soprattutto – rendere pubblico il modus operandi di Procura e Corte Federale, che si trovano nella condizione di dover indagare e giudicare dopo essere stati nominati da una delle due parti in causa. Insomma, il successo della FIT è parso più di forma che di sostanza.TENNISBEST EFFETTUERA' UN APPROFONDIMENTO SULLA QUESTIONE AL TERMINE DELL'AUSTRALIAN OPEN.. Claudio Pistolesi aveva ottenuto l'annullamento delle sanzioni nei suoi confronti e – soprattutto – il TAR aveva giudicato illegittimi alcuni articoli del Regolamento dei Tecnici FIT, poichè andavano contro i "principi dettati dal legislatore comunitario e da quello nazionale in tema di diritto al lavoro, nonché di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento, che nella specie risultano palesemente violati”. Il Consiglio di Stato, senza entrare troppo nel merito, in una sentenza di 12 pagine, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pistolesi perchè avrebbe dovuto svolgersi tutto all'interno della giustizia sportiva senza ricorrere a quella ordinaria (il coach romano si rivolse al TAR del Lazio). L'autonomia della giustizia sportiva è riconosciuta dagli articoli 2 e 18 della Costituzione. Si conclude, dunque, a favore della FIT un contenzioso che comunque ha avuto il merito di porre l'attenzione su un argomento delicato e – soprattutto – rendere pubblico il modus operandi di Procura e Corte Federale, che si trovano nella condizione di dover indagare e giudicare dopo essere stati nominati da una delle due parti in causa. Insomma, il successo della FIT è parso più di forma che di sostanza.

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