A pochi mesi dalle elezioni FIT, il CONI approva ulteriori modifiche allo Statuto. Più poteri per il Presidente, l’ammissione delle società e tanti cavilli scivolosi. E se vi volete candidare, dovete sapere che…
Di Riccardo Bisti – 2 luglio 2012
C’è stata una viva sorpresa nel leggere gli Atti Ufficiali FIT di maggio. Il documento di 17 pagine verteva quasi interamente su alcune modifiche regolamentari, soprattutto allo Statuto ma anche al Regolamento Organico. La stranezza è che le modifiche sono già in vigore perché approvate dalla Giunta Nazionale del CONI, che le ha certificate con una deliberazione del 21 maggio. Si tratta di modifiche importanti perché toccano aspetti della Giustizia Sportiva nonché alcuni punti amministrativi e gestionali della stessa Federazione. Senza contare alcuni dettagli per nulla trascurabili sulle prossime elezioni federali. In passato, diverse modifiche statutarie sono state pubblicate negli Atti Ufficiali (e rese note, almeno potenzialmente, a tutti i tesserati) prima che venissero approvate dal CONI. Stavolta gli oltre 270.000 tesserati hanno appreso delle modifiche a cose fatte. Vediamo le più significative, spiegandole e commentandole.
STATUTO
Articolo 9, comma 6
“E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.”
Alzi la mano chi non ha pensato a Claudio Pistolesi. La memoria torna all’autunno-inverno del 2008, quando il coach romano e Simone Bolelli rinunciarono alla tessera FIT sancendo una spaccatura iniziata qualche mese prima con la decisione di non rispondere alla convocazione per Italia-Lettonia di Coppa Davis. Sul sito federale apparvero articoli intitolati “Bolelli come Moggi”, in cui si ipotizzava che il bolognese avesse rinunciato al tesseramento per sottrarsi ai procedimenti della Giustizia Sportiva. Sappiamo com’è finita: Bolelli è tornato sotto l’ala federale, mentre Pistolesi è andato avanti per la sua strada. Una sua diatriba con la FIT è finita addirittura al Consiglio di Stato, che ha dato ragione alla FIT nella forma ma meno nella sostanza espressa dalla precedente sentenza del TAR, poi ritenuto incompetente nelle questioni di Giustizia Sportiva. Con questo comma, Pistolesi non potrà rientrare nell’ordinamento sportivo per ben 10 anni.
Articolo 18, comma 9
Si dice che l’Assemblea Nazionale, quella per il rinnovo delle cariche federali, deve tenersi tra il 1 settembre dell’anno olimpico e il 15 marzo dell’anno successivo. In precedenza, si poteva tenere fino al 31 marzo. Fu molto più significativo un cambiamento di qualche anno fa, quando il primo giorno utile dell’Assemblea venne spostato dal 1 gennaio al 1 settembre. In teoria, le elezioni federali potrebbero essere imminenti.
Articolo 25, commi 1 e 2 (nuovi)
“1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:
a) presenta all’inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione. Egli nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;”
Si parla del ruolo di Presidente Federale, la massima carica della FIT, attualmente ricoperta dall’ingegnere sardo Angelo Binaghi. In soldoni, gli si conferisce tutta la responsabilità dell’area tecnico-sportiva e si certifica la sua possibilità di nominare i Direttori Tecnici delle squadre nazionali, nonchè il Segretario Generale. In entrambi i casi dovrebbe consultare il CONI e sentire il Consiglio Federale. Non viene specificato se i pareri esterni sono vincolanti. In pura teoria, dunque, le scelte possono essere autonome. Va detto che per la prima volta dopo anni torna il nome del CONI legato alla figura del Segretario Generale. In passato, tale figura (che dovrebbe fungere da organo di controllo CONI all’interno delle varie federazioni) era un’unità organica del CONI. Con una serie di modifiche, tuttavia, si è data totale autonomia a una figura nominata dal Consiglio Federale. Adesso questa incombenza spetta solo al Presidente (sia pur con la consultazione del CONI e dello stesso Consiglio).
Articolo 28 comma 1 e 2
“1. Il Consiglio Federale è l’organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale, in particolare:
a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;
b) definisce i criteri per l’amministrazione dei fondi a disposizione della F.I.T.;”
E’ importante il punto B del Comma 2. Si conferisce al Consiglio Federale l’opportunità di gestire come meglio crede i fondi a disposizione della FIT. Negli ultimi mesi ci sono state diverse polemiche sull’utilizzo dei suddetti fondi, soprattutto in merito ai costi dell’emittente televisiva SuperTennis e alla creazione di società satellite della FIT, le quali dispongono di somme piuttosto consistenti. Con questa norma, il Consiglio Federale può decidere il da farsi. In questo senso, è importante l’integrazione all’
Articolo 58, comma 3
“3. Entro quindici giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell’utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la FIT abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell’approvazione di quest’ultimo da parte del C.O.N.I.”
Tornano alla mente le due interrogazioni parlamentari presentate nei mesi scorsi (ancora in attesa di risposta), prima dal deputato Giuseppina Castiello (PDL) e poi dai senatori Fabio Giambrone e Felice Belisario (IDV) in cui si chiedeva se il CONI fosse a conoscenza delle società partecipate create dalla FIT negli ultimi anni, in particolare la “Mario Belardinelli ASD”, la “FIT Servizi SRL” e la “SportCast SRL”. L’aggiunta a questo comma ne certifica l’esistenza, e in un certo senso la FIT si autoimpone di pubblicarne i bilanci accanto a quello della Federazione (sono stati resi pubblici soltanto quelli del 2009 e del 2010, senza peraltro il dettaglio di ogni singola voce. Curiosamente, il bilancio del 2010 è apparso sul sito federale all’indomani della prima interrogazione parlamentare). Senza le interrogazioni parlamentari, l'aggiunta che vedete in blu ci sarebbe stata?
Articolo 59 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO DELLO SPORT
“2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall’art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 12 bis dello Statuto del Coni.”
In altre parole, chi ha una controversia con la FIT può rivolgersi al tribunale supremo del CONI solo al termine dell’iter “giudiziario” interno alla FIT. Questo non è possibile se le sanzioni riguardano il doping, hanno comportato squalifiche inferiori a 120 giorni o a 10.000 euro di multa. Per intenderci: se un tesserato subisce una squalifica di 100 giorni o 9.000 euro di multa, sa in anticipo che non potrà mai ricorrere a un giudizio esterno rispetto agli organi di giustizia FIT. Qui entra in ballo una vecchia questione, posta in più sedi. E’ giusto che in caso di controversie tra la FIT e un tesserato-affiliato, i compiti di indagine e giudizio debbano spettare a organi nominati dalla stessa FIT? (Articolo 28 – comma S dello Statuto).
REGOLAMENTO ORGANICO
Articolo 3, Comma 4
“4. Per le candidature che richiedono la sottoscrizione di affiliati, di atleti o di tecnici, questa deve pervenire alla segreteria federale negli stessi termini indicati per la presentazione delle candidature e deve contenere:
a) le generalità del sottoscrittore (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
b) la qualifica di presidente per le dichiarazioni degli affiliati;
c) il numero ed il tipo di tessera federale posseduta ed in corso di validità;
d) l’indicazione del nominativo di cui si sottoscrive la candidatura;
e) la sottoscrizione in originale.”
Le modifiche approvate a cavallo tra il 2009 e il 2010 impongono che, per candidarsi a Presidente Federale o a Consigliere Federale, la candidatura deve essere sottoscritta da un certo numero di affiliati, atleti e tecnici. In un nostro precedente articolo, abbiamo dimostrato come gli “sbarramenti” imposti dallo Statuto FIT siano molto superiori rispetto a quelli delle altre federazioni. In questa ulteriore modifica, i vari sottoscritori devono essere “schedati” nei minimi dettagli. Vengono chieste generalità, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero e tipo di tessera e per gli affiliati la sottoscrizione deve essere effettuata esclusivamente dal presidente. Le varie candidature devono essere presentate almeno 10 giorni prima dell’Assemblea Nazionale. Ma poi…
Articolo 4: compilazione delle liste
“1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario generale provvede:
a) alla verifica delle dichiarazioni di sottoscrizione delle candidature, eliminando tutte quelle irregolari (non complete, presentate non in originale, pervenute fuori termine, riferite a nominativi che non si siano candidati o abbiano rinunciato alla candidatura, ecc.);”
Significa che Massimo Verdina (Segretario Generale nominato dal Consiglio Federale in carica) può eliminare le candidature irregolari, ove per irregolari si intende anche l’incompletezza delle stesse. In pura teoria, se si presentasse un ipotetico candidato oppositore ad Angelo Binaghi con 300 sottoscrizioni dei vari club, la sua candidatura morirebbe prima di nascere se qualche sottoscrittore si fosse dimenticato di inserire la data di nascita, il codice fiscale o il numero della propria tessera FIT.
Non sappiamo se queste norme siano giuste o sbagliate. Indubbiamente lasciano perplessi le modalità con cui sono state rese note. Tra le varie modifiche, tra l’altro, è stata imposta la riduzione del Consiglio Federale. Da 14 elementi (10 in rappresentanza degli affiliati, 3 degli atleti e 1 dei tecnici), diventeranno 12 con una riduzione di 2 elementi per i rappresentanti degli affiliati. Dando per scontato che alle prossime elezioni (si terranno già a settembre?) vincerà Angelo Binaghi, chi sarà il Consigliere eliminato? Attualmente, in rappresentanza degli affiliati, siedono in Consiglio Emanuele Scarfiotti (videpresidente vicario) Gianni Milan (vicepresidente), Giuseppe Adamo, Isidoro Alvisi, Carlo Bucciero, Mario Collarile, Sebastiano Monaco, Roland Sandrin ed Emilio Sodano. C’era anche il ligure Federico Ceppellini, che però si è dimesso un anno fa e non è stato sostituito. Noi vi abbiamo posto le questioni. Sta a voi farvi un’opinione.
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