Il Tribunale Federale ha pubblicato la sentenza che squalifica Camila Giorgi per 9 mesi e la condanna a 30.000 euro di multa. Sul merito, l'infrazione era piuttosto chiara. Ma c'è un giallo: l'italoargentina non è più tesserata FIT addirittura dal 2011. Il Tribunale l'ha ritenuta ugualmente soggetta ai regolamenti federali, ma è una valutazione opinabile.

L'Italia di Fed Cup è impegnata nell'importante match contro la Slovacchia. Una sconfitta – opzione che non vogliamo nemmeno contemplare – sancirebbe il definitivo distacco dalle big della Fed Cup. Tra le prime convocate della gestione Garbin non c'è Camila Giorgi, attualmente numero 75 WTA ma considerata il nostro miglior prospetto, almeno sul breve termine. La storia è nota: il rifiuto alla convocazione di Corrado Barazzutti per Spagna-Italia ha sancito una spaccatura tra il clan di Camila e la Federazione Italiana Tennis. Qualche anno fa, le parti avevano stipulato un contratto in cui la Giorgi si impegnava a rispondere a tutte le convocazioni in cambio di un supporto economico e logistico. Il castello è franato lo scorso aprile, quando Camila ha informato che non avrebbe risposto all'eventuale convocazione per il match di Lleida. La vicenda ha avuto un importante strascico: la FIT, ovviamente, ha chiesto la restituzione del denaro elargito in questo periodo (somma quantificabile in circa 160.000 euro) come indennizzo per l'inadempienza contrattuale. Pare che la faccenda sia terminata tra le mani di un Collegio Arbitrale. Tuttavia, è stato portato avanti un processo sportivo che ha avuto il suo primo epilogo nei giorni scorsi. Con un pronunciamento dello scorso 27 gennaio (le cui motivazioni sono state pubblicate proprio in questi giorni), il Tribunale Federale (nella persona del presidente Giorgio Gasparotto e dei componenti Fulvio Brizio e Orazio Cicatelli) ha squalificato la Giorgi per 9 mesi, peraltro con una multa di 30.000 euro. Detto che tale decisione è appellabile presso la Corte Federale di Appello e poi, eventualmente, presso il Collegio di Garanzia del CONI, va detto che non avrà nessuna influenza sulla carriera della Giorgi. Le uniche conseguenze sono l'impossibilità a giocare il prossimo match di Fed Cup (22-23 aprile, sarà uno spareggio, vedremo per cosa), la mancata wild card agli Internazionali BNL d'Italia (dove però la Giorgi potrebbe giocare ugualmente, nelle qualificazioni o nel main draw, se avesse la classifica) e l'impossibilità a giocare le gare a squadre in Italia (cosa mai fatta in carriera). L'analisi delle 11 pagine firmate Gasparotto, Brizio e Cicatelli deve tenere conto di questo aspetto: la Giorgi e il suo clan, oggettivamente, possono disinteressarsene. Certo, c'è una multa di 30.000 euro, ma se la Giorgi non ha intenzione di effettuare attività federale, potrebbe anche pensare di non pagarla. E poi – questa è la vera notizia – si tratta di un provvedimento contro una giocatrice che all'epoca dei fatti non era tesserata. Incredibile ma vero, Camila Giorgi non possiede la tessera FIT sin dal 2011. Per questo, è molto complesso stabilire se una giocatrice non tesserata debba sottostare ai Regolamenti FIT. L'avvocato Fabio Azzolini, che l'ha rappresentata nel corso del procedimento, è convinto di no (Azzolini è lo stesso che aveva provato a candidarsi come Consigliere Federale nel team di Massimo Rossi contro Angelo Binaghi: il gruppo non riuscì a candidarsi perché non aveva raggiunto il numero sufficiente di sottoscrizioni). Il Tribunale ha dato una valutazione del tutto differente. Cerchiamo di capire – e semplificare – i passaggi più importanti delle 11 pagine del Tribunale Federale.

La faccenda è iniziata il 25 marzo 2016, quando la Giorgi ha inviato una mail a una serie di destinatari FIT, in cui annunciava la mancata risposta all'eventuale convocazione per Spagna-Italia. La convocazione arrivava ugualmente e Camila rifiutava, scatenando il putiferio mediatico che molti ricordano. A quel punto interveniva la Procura Federale. Il fascicolo, ovviamente, verteva sul mancato rispetto degli articoli del Regolamento di Giustizia che tutelano il rispetto della “maglia azzurra”. L'attività investigativa era a senso unico, nel senso che l'italoargentina non si è presentata alle quattro audizioni per le quali era stata convocata, fissate rispettivamente il 14 aprile, 29 aprile, 19 maggio e 16 giugno. Dopo non aver risposto alle prime due, lo ha fatto nelle due seguenti, parlando dell'impossibilità a partecipare per i vari impegni agonistici. Dopo il quarto diniego, la Procura rinuncia definitivamente a convocarla e le notifica la chiusura delle indagini, avviando il procedimento che ha avuto inizio in data 8 ottobre. Camila non ha presenziato a nessuna udienza, dove a rappresentarla c'era l'avvocato Azzolini. Solitamente, le eccezioni di rito sono meno interessanti di quelle di merito, ma stavolta è il contrario. A parte le solite eccezioni procedurali, l'avvocato ha sottolineato come la Giorgi NON fosse tesserata al momento dei fatti. Per questo, non avrebbe alcun vincolo giuridico sportivo con la FIT. Al contrario, il merito si è basato sulle motivazioni – ampiamente dibattute – che hanno spinto la Giorgi a rinunciare alla convocazione per Spagna-Italia.  

LA MANCATA RISPOSTA ALLA CONVOCAZIONE
I regolamenti FIT, giusti o sbagliati che siano, sono chiari. Se un'atleta rinuncia a una convocazione, è passabile di squalifica fino a 12 mesi, più sanzione pecuniaria. La difesa ha spinto sul fatto che, dal 2012, diverse giocatrici siano state esentate dalla Fed Cup per varie ragioni, e per questo anche la Giorgi aveva lo stesso diritto. Sul punto, in data 27 gennaio, è stato ascoltato Corrado Barazzutti, la cui testimonianza è stata definita “lucida e puntuale”. Barazzutti ha spiegato che aveva l'abitudine di effettuare colloqui preventivi per stabilire le convocazioni, ma che la Giorgi non gli aveva mai detto dell'intenzione di non presenziare. “Per l'incontro con la Spagna non ho ritenuto opportuno esonerarla dalla convocazione. Lei era al corrente delle difficoltà della trasferta e volevo che fosse lei a rifiutare, non avendo ritenuto che le sua giustificazioni fossero valide”. La sentenza poi dice che le convocazioni sono di pertinenza del capitano “di concerto con gli organi preposti della Federazione”, poi viene fatta una considerazione del tutto soggettiva, ovvero che l'iscrizione ai tornei individuali “sia del tutto risibile e indice di scarso rispetto e considerazione per il valore della maglia azzurra”. Affermazione opinabile e comunque poco attinente al giudizio. E' curioso che non venga segnalato il punto in cui la difesa della Giorgi era più debole: gli esoneri delle varie Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci erano sfociati in una NON convocazione, quindi sul piano strettamente regolamentare la questione non si pone. Le altre non sono state convocate, la Giorgi sì: per questo ha violato un regolamento, giusto o sbagliato che sia. Si può discutere all'infinito sulle modalità con cui erano arrivate quelle NON convocazioni, ma il regolamento – in questo caso – non è interpretabile.

QUELLA TESSERA CHE NON C'E'
A parte le eccezioni sull'estinzione del processo, poco interessanti anche per i fanatici del diritto, è cruciale il punto in cui l'avvocato Azzolini rileva come la Giorgi non fosse tesserata. Per questo, ci si domanda come mai sia ugualmente soggetta ai Regolamenti Sportivi di una federazione a cui non appartiene. Pur ammettendo l'importanza del tema, il Tribunale Federale spinge forte in direzione “colpevolista”. Viene citato l'articolo 31 dello Statuto CONI, in cui si dice che gli atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo (comma 2) e che devono rispondere alle convocazioni (comma 4). Tali princìpi sono ripresi dallo Statuto FIT, al suo articolo 10. L'interpretazione del Tribunale Federale è quantomeno singolare. Secondo Gasparotto, Brizio e Cicatelli, i commi 1,3 e 4 sono validi per i soli tesserati, mentre il comma 2 (l'obbligo di rispondere alle convocazioni) si estenderebbe a tutti gli atleti. In effetti, negli altri tre commi compare la dicitura “tesserati”, mentre nel comma 2 si parla di “atleti”. Un tecnicismo estremo, anche se – curiosamente – l'articolo viene definito “Doveri dei tesserati”. E' probabile che il legislatore federale non immaginasse che si sarebbe creata una situazione del genere. Detto questo, il Tribunale cita due sentenze della Federazione Italiana Giuoco Calcio (con protagonisti Pietro Iannazzo e Felice Bellini), in cui i soggetti sono stati ritenuti soggetti ai regolamenti federali pur senza essere tesserati. “Non vi è dubbio che l'atleta debba essere sottoposto a giudizio di infrazione” dice il Tribunale, che riflette sul fatto che allora basterebbe non tesserarsi per avere l'impunità. Sulla base di questo, il Tribunale ha stabilito la sanzione.  

L'OPINIONE
Sul merito, i regolamenti sono chiari e danno ragione alla Procura (che peraltro aveva chiesto il massimo della pena: 12 mesi e una multa di 50.000 euro), mentre permangono molti dubbi sul fatto che Camila Giorgi potesse essere oggetto di procedimento sportivo. Onestamente, tenendo conto della rilevanza (totalmente nulla) della faccenda sulla carriera di Camila, fossimo stati nei procuratori o nei giudici avremmo lasciato stare il procedimento non appena appreso che la Giorgi non era tesserata. Magari ci saremmo domandati come mai non la fosse. Definiamo “nulla” la rilevanza del procedimento perché le conseguenze – già risibili – potrebbero azzerarsi in qualsiasi momento se ci fosse un riavvicinamento tra le parti, magari con una “grazia” da parte del Consiglio Federale, che potrebbe riammettere la Giorgi come accaduto nel 2009 con Simone Bolelli, cui bastò una giornata con i ragazzi delle zone terremotate per cancellare una squalifica a vita (che peraltro era stata arbitraria, poiché non prevista dai regolamenti). In questo momento non sembra esserci spazio per un riavvicinamento, ma tant'è. Al contrario, la FIT è pienamente legittimata a difendere le proprie ragioni in merito al famoso accordo che aveva portato Camila a giocare ogni match di Fed Cup, allenarsi a Tirrenia e usufruire dello staff federale. In altre parole: il procedimento civile è più che giusto, quello sportivo – a nostro parere – è stato superfluo. Ad ogni modo, la conseguenza è unica: l'assenza di Camila Giorgi in Fed Cup. Chissà se la telenovela avrà altri capitoli.  

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE