E' il principio espresso con forza dalla sentenza della Corte Federale d'Appello: in 13 pagine, il Collegio presieduto da Alfredo Biagini smonta la sentenza di primo grado e annulla la squalifica a Camila Giorgi. All'epoca del rifiuto alla nazionale, l'italoargentina non era tesserata e dunque non soggetta ai regolamenti FIT.

Un trionfo per il legale di Camila Giorgi, una mazzata per la Procura e il Tribunale Federale. Vanno interpretate così, senza ombra di dubbio, le 13 pagine con cui la Corte Federale di Appello ha smontato la sentenza di 1° grado che condannava la Giorgi a nove mesi di inibizione da qualsiasi attività federale, più 30.000 euro di multa. La vicenda è nota e non vale la pena riportare l'intero iter processuale. In due parole, la Procura si è mossa dopo che la Giorgi aveva rifiutato la convocazione per Spagna-Italia di Fed Cup 2016, facendo leva sugli articoli del Regolamento di Giustizia (1 e 19), che disciplinano l'obbligo di rispondere alla convocazioni. Il Tribunale Federale, accogliendo in buona parte le richieste della Procura (che aveva chiesto 12 mesi e 50.000 euro), aveva condannato Camila a una squalifica quasi del tutto irrilevante per la sua carriera individuale, ma “rumorosa” sul piano politico. Per la seconda volta in meno di due anni, la Corte Federale di Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado. Era già successo con l'infinita vicenda Bracciali-Starace, accusati di illeciti e radiati in primo grado, salvo essere scagionati in secondo (anche dopo la revisione del processo!): proscioglimento totale per Starace, un anno a Bracciali per violazione dell'articolo 1. Alfredo Biagini, coadiuvato da Enrico Salone e Luigi Supino, ha dato un'interpretazione molto pragmatica a fatti e regolamenti, proprio come due anni fa. In verità, questo caso era molto semplice: all'epoca dei fatti, Camila Giorgi non era tesserata FIT e di conseguenza non può essere sanzionata sulla base di norme rivolte ai soli tesserati. La sentenza “smonta” le basi su cui era fondato il primo grado.

  • Le norme della Federazione Italiano Giuoco Calcio, che estendono la giurisdizione degli Organi di Giustizia a soggetti privi di tesseramento. Tuttavia, nei regolamenti FIT, non vi è traccia di disposizioni analoghe e “senza margini di dubbio – scrive Biagini – (i regolamenti, ndr) non estendono i doveri determinati dal Regolamento di Giustizia a chi non sia tesserato, ovvero affiliato”.

  • La menzione della sentenza 302-2012 del Consiglio di Stato, in cui si riteneva soggetto alla Giustizia Sportiva chi cessava l'appartenenza a una federazione proprio con il presunto scopo di sfuggire ad eventuali condanne. Il Supremo Consesso Amministrativo, semplicemente, segnalava che tale principio è valido solo per chi era tesserato al momento dell'infrazione e poi avesse rimesso la tessera in un secondo momento. Non è in alcun modo il caso della Giorgi, che al momento dei fatti non era più tesserata da 5 anni.

OBBLIGO DI TESSERARSI NEL 2015
La Procura riteneva che Camila dovesse essere squalificata perché, in quanto atleta, avrebbe dovuto comunque rispondere alla convocazione e che l'articolo 2 del contratto Giorgi-FIT siglato nel 2015 prevedeva l'esplicito obbligo di tesseramento per il solo anno 2015. Quest'ultimo punto è stato addirittura interpretato dal Collegio come un punto a favore della Giorgi: avendo commesso inadempienza contrattuale (ovvero, non tesserandosi), come è possibile definirla alla stregua di una tesserata? Vedremo se la Procura proverà a ricorrere al Collegio di Garanzia CONI, “cassazione” della Giustizia Sportiva italiana. Non siamo avvocati, ma il principio sembra chiaro: il 1 aprile 2016 (giorno del rifiuto, via mail, alla convocazione), Camila Giorgi non aveva la tessera FIT. Ergo, è quantomeno fantasioso pensare che dovesse essere soggetta ai regolamenti della stessa federazione.

IL CONTRATTO DEL 2015
Ben diversa la faccenda sull'inadempienza contrattuale, marginalmente menzionata nella sentenza. Il Collegio spiega che la competenza è totalmente estranea alla Giustizia Sportiva, ma menziona alcuni passaggi interessanti e persino inediti. Ad esempio, scopriamo che il primo contratto Giorgi-FIT risale al 14 dicembre 2007, quando Camila stava per compiere 16 anni. Ce ne sono stati altri nel 2008, 2010, 2011, 2012 e 2015. Quest'ultimo, particolarmente complesso, imponeva alla FIT l'obbligo di rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio per ogni attività agonistica, nonché le spese di allenamento e mediche. In cambio, Camila avrebbe dovuto concordare la programmazione con la stessa FIT e rispondere a ogni convocazione per il 2015 e per i dieci anni successivi. L'articolo 2, inoltre, obbligava la Giorgi a “chiedere il tesseramento agonistico per l'anno 2015” (attenzione: solo per il 2015, non in via perpetua). In caso di inadempienza, l'atleta avrebbe dovuto “restituire le somme eventualmente erogate dalla FIT in forza degli accordi contrattuali oltre all'impegno di versare alla medesima federazione quando “guadagnato” a titolo di premi nei relativi tornei, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi”. Per ogni controversia, l'unico ente preposto a giudicare sarebbe stato un Collegio Arbitrale che avrebbe giudicato secondo diritto. E' andata proprio così: la vicenda civilistica è ancora in corso. Insomma: qualsiasi eventuale inadempienza (compreso il mancato tesseramento nel 2015) deve essere valutata esclusivamente dall'arbitrato rituale menzionato all'articolo 11 dell'ormai famoso contratto, e non certo dagli Organi di Giustizia Sportiva.

CONVOCABILE IN FED CUP
Se il procedimento sportivo ci era sembrato anomalo fin dall'inizio, quasi fantasioso in alcuni passaggi, la FIT sembra avere buone carte in mano in ambito civilistico
: da quanto si evince nella sentenza, l'obbligo di rispondere alle convocazioni fino al 2025 compreso era segnalato con grande evidenza. Rinunciando a Spagna-Italia, quella della Giorgi sembra proprio una classica inadempienza. Anche il non essersi attivata per ottenere la tessera FIT nel 2015 può essere interpretato come motivo di inadempienza, non punibile a livello sportivo ma certamente sul piano civilistico. Quanto alle richieste di risarcimento, beh, sarà compito degli arbitri stabilire se e quanto Camila debba restituire alla Federazione. Senza conoscere i dettagli esatti del contratto è difficile esprimersi. Sul piano strettamente sportivo, pur non avendo la tessera FIT, oggi Camila Giorgi è perfettamente convocabile in Fed Cup. In questo momento, dopo aver svolto un compito promozionale a Cracovia per il suo sponsor Can-Pack, Camila si sta preparando per il torneo di Biel, dopodiché giocherà Stoccarda, Praga, Madrid e Roland Garros prima della stagione su erba.

La Sentenza della Corte Federale di Appello (5 aprile 2017)
La Sentenza del Tribunale Federale (6 febbraio 2017)